Statuto

Art. 1 – È costituita in data 6 luglio 1996 con sede legale in Dozza (Bologna), Via Montecatone di Dozza n°1, e attualmente con sede operativa a Imola (BO) presso il Teatro Lolli in Via Caterina Sforza n°3, una Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 34/2002, operante in ambito culturale che assume la denominazione di "T.I.L.T. Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro".
Art. 2 - L'Associazione culturale T.I.L.T. svolge attività di tempo libero nel settore della cultura e dello spettacolo.
Art. 3 - L'Associazione non ha fine di lucro e persegue il miglioramento della vita sociale, culturale e professionale dell'individuo e dei gruppi con particolar riferimento all'infanzia e ai giovani; nonché della loro salute, crescita e consapevolezza psicofisica, creativa e spirituale curando in particolar modo la realizzazione e la diffusione di spettacoli di teatro, danza e musica, tramite un percorso laboratoriale che incoraggi la creazioni collettiva, anche con supporti audio, audiovisivi, cinematografici, d’arte figurativa nonché ogni altro mezzo culturale ed artistico utile allo scopo.
Art. 4 - L'attività principale che l'Associazione intende svolgere per raggiungere il proprio scopo sociale è:
a) realizzare e diffondere laboratori teatrali per fornire un servizio di pubblica utilità, promuovendo e diffondendo il teatro, l'arte in genere e la cultura come strumento di crescita della persona.
b) Realizzare e diffondere spettacoli teatrali con percorso laboratoriale.
c) Promuovere lo studio, la ricerca e la sperimentazione nell'ambito delle arti in genere con particolare riferimento al teatro e quindi al contesto organizzativo, dei lavoro e dei tempo libero sia nell'ambito dei sociale che dell'educativo.
d) Stabilire rapporti di collaborazione nelle forme e nei modi possibili per promuovere le attività di cui sopra, con persone fisiche, Comunità, Associazioni italiane ed estere, Enti Pubblici e Privati, società di vario tipo, che perseguono, anche solo momentaneamente, scopi simili o compatibili con quelli dell'Associazione.
e) Promuovere e organizzare rassegne, mostre, ricerche, convegni, tavole rotonde, conferenze, congressi, corsi di preparazione e perfezionamento e altre attività quali scambi, servizi e promozioni finalizzate all'aggiornamento didattico, all'informazione ed alla formazione culturale, professionale e artistica.
f) Costituire se opportuno, una propria biblioteca ed una propria banca dati su supporti informatici e/o cartacei e/o audio e/o audiovisivi.
g) L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono finalità affini, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione stessa.
h) L'Associazione potrà compiere ogni altra attività lecita e aderente agli scopi sociali come prendere in locazione o acquistare immobili, creare centri di accoglienza ed organizzazione delle proprie attività e ciò anche in forma di leasing, ed inoltre potrà compiere tutte le operazioni economiche e di ricerca di finanziamenti, nei limiti di legge, che il Consiglio Direttivo riterrà comunque utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 - L’Associazione aderisce all'Associazione ARCI, associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 383/2000, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.
Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato; può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza e appartenenza etnica, non vi sono limiti temporali alla vita associativa. Viene garantita l’uguaglianza degli associati, la democraticità della prassi interna, in particolar modo alla elettività delle cariche associative.
Art. 7 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- per i minori occorre l'approvazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
La presentazione della domanda di ammissione, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art. 8 - Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Se è maggiorenne ha diritto:
- di eleggere gli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e le modificazìoni dello statuto e dei regolamenti;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari;
- di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali, nonché il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Art. 9 - I soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 10 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all'Associazione ed alla sua credibilità: le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato del Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.
Art. 11 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo. I proventi sono costituiti:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) dai contributi di Enti o privati;
g) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) da entrate derivanti da iniziative promozionali.
Art. 12 - Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi né mortis causa. La quota non è rivalutabile.
Art. 13 - Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Art. 14 - Il residuo attivo del bilancio sarà impiegato come segue:
- il dieci per cento al fondo di riserva;
- la parte eccedente la percentuale di cui sopra sarà reinvestito nelle attività istituzionali della associazione.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.
Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Direzione Artistica.
Art. 16 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 17 - L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 30 aprile dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione almeno 15 giorni prima o con avviso scritto ad ogni socio. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza. L'Assemblea è chiamata a:
- approvare le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché l’impiego del residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti dell'Associazione;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- eleggere gli organi direttivi dell'Associazione.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio ha un voto. È consentito che ciascun socio ne rappresenti altri, purché su delega scritta e con il limite massimo di tre. Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire per scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 18 - L'Assemblea straordinaria è convocata:
- per modificare lo Statuto;
- per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un quinto dei soci.
Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio della Associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica quattro anni. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; gli stessi riceveranno il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, esso deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Assemblea;
- nominare, all'occorrenza, commissioni tecniche e/o gruppi di lavoro ricerca e studio, coordinate da un Direttore Responsabile, nell'ambito di omogenee materie di analisi, indagine, studio, ricerca e promozione.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente che convoca l'organo e lo presiede. Il Consiglio Direttivo può essere, inoltre, convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di vacanza dello stesso, al consigliere anziano. Le funzioni di straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.
Art. 23 - La Direzione Artistica ha il compito di:
a) raccogliere ed elaborare le idee e le proposte dei soci in merito ai programmi e/o progetti di attività dell'Associazione, fatta salva l'aderenza agli scopi statutari;
b) stabilire le proposte per i programmi di attività dell'Associazione, in riferimento o meno alle proposte dei soci;
c) curare l'esecuzione dei laboratori teatrali e dei programmi di attività approvati;
d) curare le relazioni con gli altri organi in merito al buon fine degli scopi sociali.
La Direzione Artistica è composta da 1 a 5 membri scelti ogni quattro anni dall'Assemblea tra esperti di comprovata professionalità e/o esperienza nel settore teatrale e/o educativo/sociale. L'Assemblea nomina tra i membri scelti un Responsabile della Direzione Artistica.
Art. 24 - Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 membri eletti preferibilmente tra i soci, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili, individua al suo interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei membri del Collegio decada occorrerà provvedere all’elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere sui bilanci da presentare all’assemblea. Ove si ritenga necessario allega al bilancio una propria relazione. Si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.
Art. 25 - La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 18, terzo capoverso. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,1.23 dicembre 1996, n.662.
Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.